L’impatto dell’emergenza epidemiologica sull’industria italiana e le imprese che ne fanno parte è di difficile stima. Tra i primi studi che si sono cimentati con il tema si può citare “The impact of Coronavirus on Italian non-financial corporates” del marzo 2020 di Cerved Rating Agency[1]. Secondo tale studio, per le società italiane del settore non finanziario, la probabilità di insolvenza aumenterebbe da un fisiologico 4,9% al 6,8% in caso di crisi di durata non superiore al semestre e al 10,4% circa nel caso di una crisi che perduri per oltre un semestre. I settori più colpiti sarebbero le costruzioni, le rinnovabili legate al riciclo dei rifiuti, il turismo e la ristorazione, l’informazione e le comunicazioni. Le piccole e micro imprese sarebbero le più suscettibili di trovarsi in situazione di insolvenza. Fare impresa in certi settori diventerà estremamente difficile in virtù di un crollo di ricavi che non sarà accompagnato da un proporzionale crollo di costi, nonostante il ridursi del costo dell’energia.
L’attesa riforma del diritto fallimentare, che avrebbe dovuto intervenire con l’entrata in vigore del Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza, è stata posticipata dal Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, c.d. “Decreto Liquidità”, al1° settembre 2021. Questo eviterà di dover affrontare la crisi con strumenti ancora non collaudati, e di adottare il principio di insolvenza prospettica previsto dagli obblighi di segnalazione (peraltro già posticipati al 15 febbraio 2021 dal precedente Decreto-Legge n. 9 del 2 marzo 2020).
Il Decreto Liquidità introduce peraltro correttivi anche alla disciplina fallimentare vigente, la cui efficacia viene pertanto prorogata sino a settembre 2021. All’articolo 9 del Decreto-Legge 23/2020 si sono adottate norme straordinarie per i concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati o in itinere al 23 febbraio 2020 e l’articolo 10 del Decreto-Legge “liquidità” dispone che tutti i ricorsi per dichiarazione di fallimento presentati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 sono improcedibili.
Pertanto, le società che versano in situazione di difficoltà non hanno nulla da temere in termini di procedure di insolvenza, almeno sino al 30 giugno 2020. E’ peraltro presumibile che la presentazione di una gran mole di nuovi ricorsi per la dichiarazione di fallimento una volta decorso il termine del 30 giugno, data in cui potrebbe esplodere l’insolvenza dell’intero comparto imprenditoriale ed economico italiano. L’avvocato fallimentarista dovrà tenersi pronto ad assistere le imprese che dovessero richiedere l’accesso a procedure concorsuali minori per evitare aggressioni dei creditori o la dichiarazione di insolvenza.
Il Decreto Liquidità infatti introduce procedure di finanziamento attraverso le quali viene garantita a mezzo SACE S.p.A. la concessione di credito ai soggetti economici, che per i finanziati si tradurrà però in un incremento di debito da registrarsi nella situazione patrimoniale (salvi casi non auspicabili in cui le somme erogate dovessero finire per ripianare pregressi bancari con altri finanziamenti, operazione non consentita v. Cass. civ. Sez. I, 05/08/2019, n. 20896 oppure per pagare imposte pregresse i cui termini di pagamento allo stato risultano soltanto sospesi). Una concessione di credito a imprese insolventi è però avversata dalle norme vigenti (speculare all’abusivo ricorso al credito punito dall’art. 218 c.c.), in quanto ha l’effetto di ritardare l’emersione del dissesto stesso e la declaratoria di fallimento, ovvero l’avvio di una procedura concorsuale, in danno dei creditori dell’imprenditore in stato di dissesto. Ricorrere ai finanziamenti resi disponibili dai provvedimenti emergenziali richiede un'attenta e preventiva valutazione delle condizioni di equilibrio e della capacità di rimborso dei debiti sulla base delle prospettive di continuità aziendale.
La concessione di credito in assenza di prospettive di ripagamento non è suscettibile di risollevare o evitare alcuna situazione di crisi o insolvenza determinata o aggravata dal lockdown. Tantomeno la sospensione dei termini processuali delle procedure concorsuali può essere risolutiva, visto che si traduce in un mero allungamento dei tempi suscettibile di aggravare l’onere concordatario e posticipare il soddisfacimento dei creditori, aggravando la crisi di liquidità.
E’ presumibile che, per le procedure finalizzate al risanamento dell’impresa, il fermo produttivo attuato di fatto con i provvedimenti emergenziali e il ristagno di tutte le attività di import-export comporterà la difficoltà di strutturare piani attendibili, per la mancanza di mercato cui fare riferimento post crisi epidemiologica, e l’impossibilità di delineare strategie attuative del piano. E’ evidente la difficoltà in cui si troveranno gli esperti chiamati a predisporre la relazione di attestazione nell’eseguire analisi prospettiche della fattibilità del piano stesso. Sarà conseguentemente arduo immaginare un voto del ceto creditorio basato su un consenso consapevole e informato.
Si vedrà se il legislatore vorrà introdurre norme speciali per l’accesso al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione, una sorta di diritto concorsuale dell’emergenza. Occorrerà verificare se verrà decisa l’erogazione di importi a fondo perduto con vincolo di destinazione alla realizzazione di investimenti o del soddisfacimento dell’onere concordatario che, sola, è misura in grado di risanare davvero le imprese colpite dalla crisi epidemiologica. Allo stato, le imprese ammesse alla procedura di concordato prima del 31 dicembre 2019 sono addirittura escluse dall’accesso ai finanziamenti ex art. 13 del Decreto Liquidità.
In assenza di erogazione di somme a fondo perduto, il maggiore indebitamento che si consente di generare, andrà comunque a costituire debito pubblico nel caso altamente probabile di mancato rimborso agli istituti di credito eroganti. La rinuncia al regresso dello stato che garantisce le obbligazioni di SACE S.p.A. in caso di mancata restituzione dei finanziamenti richiederà azioni per far fronte all’indebitamento pubblico così generato.
Busto Arsizio, 27 aprile 2020
Massimo Pellizzato
[1].https://ratingagency.cerved.com/sites/ratingagency.cerved.dev/files/Cerved%20Rating%20Agency%20-%20Research%20Study%20-%20The%20impact%20of%20Coronavirus%20on%20Italian%20non-financial%20corporates.pdf
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